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Lun 10 Lug 2023 13:55:00 CEST


D) Si chiede se con la nuova Riforma dello sport, un tecnico possa svolgere
sia attività di collaboratore/co.co.co. con relativo rimborso forfettario
per l’attività di allenamento , e attività di volontariato anche per un
tempo inferiore a quello dell’allenamento, (p.es. attività didattica al
settore giovanile) e conseguentemente ricevere un “rimborso chilometrico"
dal comune di residenza alla comune sede dell' a.s.d. solo per questa
attività.

 

R) La risposta al quesito impone una chiarificazione relativamente
all’affermazione secondo cui il tecnico collaboratore inquadrato come
co.co.co. “riceve un rimborso forfettario per l’attività di allenamento”. È
necessario infatti precisare che il tecnico , inquadrato con una simile
mansione, percepisce un compenso  parametrato all’attività svolta e
correttamente indicato nell’atto con cui gli viene conferito l’incarico, non
un rimborso forfettario. Ricordiamo inoltre che il legislatore della riforma
interviene a regolare espressamente la situazione menzionata, ovvero
l’ipotesi in cui un collaboratore desideri svolgere contestualmente attività
di volontario, enunciando (all’art. 29 del d.lgs. 36/2021) espressamente che
“Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi
forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto
di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o
tramite il quale svolge la propria attività sportiva”. Il collaboratore,
inquadrato come lavoratore non potrà, pertanto, essere contestualmente
volontario per altre attività. Prima dell’inizio del rapporto, sarà pertanto
necessario optare per un rapporto professionale, qualora venga corrisposta
una retribuzione, o come rapporto volontario in caso di gratuità, tenendo
presente che “le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non
sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni
sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate
relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in
occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di
residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito
del percipiente”. Da quanto precede, ricollegandoci al quesito , si può
concludere che il collaboratore inquadrato  come collaboratore coordinato e
continuativo, potrà ricevere oltre al compenso anche il rimborso delle spese
documentate o il rimborso chilometrico, indicando nel contratto di
collaborazione entrambe le attività da svolgere (sia attività di allenamento
che quella didattica per il settore giovanile) e che il compenso e i
rimborsi spese si riferiscono alle medesime attività. 

Per qualsiasi ulteriore informazione l’Area Territorio è vostra
disposizione.

Buona giornata

 

 






MARCO PIETROGIACOMI
Responsabile Area
Formazione e Territorio
 <mailto:marco.pietrogiacomi a fidal.it> marco.pietrogiacomi a fidal.it

 

 





Tel. +39 06 33484767
Mob. +39.3271628562
Via Flaminia Nuova, 830 – 00191 Roma, Italy

 

 

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