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Lun 26 Giu 2023 12:24:35 CEST


D)Una a.s.d. ha modificato il proprio statuto nel 2019; oggi, alla luce
delle nuove disposizioni, l'unica differenza si riscontra nelle cause di
incompatibilità in quanto in conformità alla disciplina attualmente in
vigore l'incompatibilità riguarda l'impossibilità a ricoprire la "medesima
carica" mentre la nuova disciplina prevede l'impossibilità di ricoprire
"qualsiasi carica". È necessario procedere a una nuova modifica statutaria
(con tutti i costi di registrazione che ne conseguono) oppure si può
adottare una delibera assembleare ordinaria che vieti la possibilità di
ricoprire qualsiasi carica?

 

R) Innanzitutto, si segnala che il d.lgs. 36/21 ha introdotto alcune
ulteriori novità sui contenuti degli statuti degli enti sportivi
dilettantistici rispetto alla L. 289/02, sui quali occorre porre
l’attenzione posto che nel 2019 – data della modifica statutaria  tale norma
non era stata ancora emanata; ci riferiamo in particolare all’obbligo di
prevedere:

*         l’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via
stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive
dilettantistiche, salvo che per gli ETS sportivi dilettantistici (art.7);

*         la possibilità di svolgere attività secondarie e strumentali
diverse da quelle principali, che in difetto di previsione statutaria non
potranno quindi essere esercitate (art, 9);

Occorre pertanto verificare se dette clausole siano state previste e
procedere di conseguenza di inserirle nello statuto se mancano.

In riferimento invece  alla specifica domanda, occorre procedere ad adeguare
lo statuto vigente anche con riferimento alle clausole in materia di
incompatibilità ex art. 11, d.lgs. 36/2021, in quanto in fase di rinnovo
dell’affiliazione la modifica statutaria verrebbe comunque richiesta dal RAS
(Registro attività sportive dilettantistiche) Si segnala, al riguardo, che
il nuovo correttivo del d.lgs. 36/2021 (che non ha ancora terminato l’iter
di approvazione) prevede, in caso di statuto non conforme, la cancellazione
dal RAS  e la conseguente devoluzione del patrimonio e perdita delle
agevolazioni. Per quanto riguarda i termini entro cui procedere
all’adeguamento degli statuti vigenti e i quorum assembleari da rispettare,
non ci sono espresse previsioni normative in seno al d.lgs. 36/2021, ma il
correttivo-bis fissa il termine al 31/12/2023. 

Per qualsiasi ulteriore informazione l’Area territorio è a Vostra
disposizione

Buona  giornata

 

 

 






MARCO PIETROGIACOMI
Responsabile Area
Formazione e Territorio
 <mailto:marco.pietrogiacomi a fidal.it> marco.pietrogiacomi a fidal.it

 

 





Tel. +39 06 33484767
Mob. +39.3271628562
Via Flaminia Nuova, 830 – 00191 Roma, Italy

 

 

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