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Lun 22 Lug 2024 11:54:52 CEST


D)Siamo una ASD senza partita IVA. Possiamo rilasciare una ricevuta per le
donazioni da ditte? Se sì, esiste un fac-simile? Chi dona può detrarre dai
redditi la donazione?

R)In linea generale l’associazione sportiva dilettantistica può ricevere
qualunque erogazione in denaro o in natura effettuata da un terzo;
ovviamente purché la causa di tale erogazione sia lecita, non contraria alla
morale e al buoncostume. Una erogazione liberale è una donazione di denaro o
di beni o di un diritto (donazione in natura) che ha come beneficiario un
ente, un’organizzazione non profit o un’associazione, senza richiedere nulla
in cambio. Da questi principi generali deriva che poco importa che il
soggetto che dona sia una persona fisica o un’impresa (ditta individuale o
società).
Né rileva che la a.s.d. abbia o meno la partita IVA dal momento che la
partita IVA occorre qualora l’associazione svolga operazioni commerciali,
come, per esempio, nel caso di sponsorizzazioni o di vendita di materiale
sportivo, o di gestione di un bar ecc. ecc.).A questo proposito, attenzione
a non confondere la donazione con la sponsorizzazione (accade più spesso di
quanto si possa pensare
)

Infatti la sponsorizzazione è un contratto con cui lo sponsor paga un
corrispettivo (soggetto a IVA) allo sponsee (e cioè, nel caso che qui
interessa, all’associazione) richiedendo espressamente che quest’ultimo
assuma un impegno a dare visibilità allo sponsor mediante specifiche azioni,
quali l’affissione del nome dello sponsor su cartelloni pubblicitari
all’interno del proprio impianto sportivo, l’esposizione del nome dello
sponsor sul sito internet istituzionale dell’associazione, o l’abbinamento
del nome della squadra al nome dello sponsor per una intera stagione
sportiva o un campionato ecc. ecc.).

Il punto è proprio qui: a differenza dell’erogazione liberale, in cui
l’associazione ricevente non ha obblighi nei confronti del donante, nella
sponsorizzazione l’associazione ricevente è obbligata a una
controprestazione;  si tratta di attività avente carattere commerciale, e il
corrispettivo per la prestazione (cioè la visibilità allo sponsor di cui si
diceva sopra) dovrà essere assoggettato a IVA.

A completamento si evidenzia che al ricevimento dell’erogazione liberale
l’associazione non ha obblighi documentali, non trattandosi di proventi
commerciali e, pertanto, non deve emettere né fattura né scontrino fiscale.
È tuttavia certamente opportuno rilasciare una ricevuta di incasso in forma
libera attestante l’avvenuta percezione della donazione e della modalità con
cui la stessa è stata erogata. Rammentiamo infatti che la donazione a una
a.s.d. consente al donante il beneficio della detrazione fiscale purché sia
stata effettuata con modalità tracciabile e quindi non in contanti.

Specificamente l’articolo 15, comma 1, lettera i-ter), del T.U.I.R. (Testo
unico delle imposte sui redditi, d.p.r. 917/1986), prevede una detrazione
d’imposta per le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in
denaro a favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche. Il
beneficio fiscale spetta nella misura del 19% ed è calcolato su un importo
complessivo non superiore a 1.500 euro per ogni periodo d’imposta (pertanto,
l’importo massimo detraibile ammonta a 285 euro)Analoga misura di detrazione
è prevista anche per le imprese (ditte individuali o società) che effettuino
una erogazione liberale a una associazione o società sportiva
dilettantistica in virtù del disposto dell’art. 78, comma 1 del T.U.I.R.

Per qualsiasi ulteriore informazione l’Area Territorio- Centro Studi &
Ricerche è a vostra disposizione.

Buona giornata

 

 






MARCO PIETROGIACOMI
Responsabile Area
Territorio-Centro Studi & Ricerche
 <mailto:marco.pietrogiacomi a fidal.it> marco.pietrogiacomi a fidal.it

 





Tel. +39 06 33484767
Mob. +39.3271628562
Via Flaminia Nuova, 830 – 00191 Roma, Italy

 

 

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